Educatori in sanità, educatori sociosanitari, elenchi speciali

Una volta cancellato dall’elenco speciale degli educatori professionali socio-sanitari si perde il diritto a rientrarci?

Molti colleghi educatori professionali socio-pedagogici mi chiedono se, una volta cancellati dall’elenco speciale degli educatori professionali socio-sanitari potranno poi, qualora ne avessero l’esigenza, rientrare in elenco speciale.

La materia viene trattatta dalla circolare 44/2022 del Tsrm. La circolare, per la verità, intende rispondere alla domanda se coloro che sono stati cancellati dall’elenco speciale o dall’albo per morosità possono essere reiscritti una volta cancellati. Le argomentazioni che vi vengono riportate però sembrano essere applicabili anche a coloro che chiedono la cancellazione per altri motivi (ad esempio perchè non ne hanno esigenza, non esercitando la professione di educatore professionale socio-sanitario).

L’ordine dei Tsrm, infatti, dopo essersi confrontato con il proprio ufficio legale, spiega che “coloro che hanno fatto domanda entro il 30 giugno 2020 e che sono stati giudicati idonei all’iscrizione hanno conseguito un diritto acquisito di iscrizione all’elenco speciale a esaurimento; questi, al pari degli iscritti agli albi, se sono cancellati per morosità, non perdono la loro posizione e dunque possono chiedere di essere iscritti nuovamente”. Ciò in quanto “chi ha avanzato una domanda di iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento, entro il predetto termine, disponeva di un interesse legittimo alla valutazione della propria posizione, una volta conseguita l’iscrizione, il medesimo, ha acquisito un diritto soggettivo”.

L’argomentazione sulla quale il Tsrm fonda il diritto a reiscriversi è quella secondo cui “la cancellazione (appunto per morosità) non può determinare la perdita perpetua del diritto già acquisito e accertato al momento dell’iscrizione all’elenco speciale, diversamente si determinerebbe una incomprensibile violazione del principio di eguaglianza nei confronti degli iscritti agli albi e del diritto al lavoro indissolubilmente connesso con l’iscrizione”.

Ovviamente, la cancellazione per morosità incide sull’esercizio della professione sanitaria; pertanto se non si è iscritti in elenco speciale non si può esercitare la professione sanitaria. Non incide però sulla possibilità di reiscriversi, sempre che si sia fatto domanda di iscrizione entro il 30 giugno 2020 e che questa sia stata accolta. In questo caso il diritto all’iscrizione “può essere ‘riattivato’ con la presentazione di una nuova domanda che sani la morosità pregressa”.

Sembrerebbe le motivazioni che fondano queste argomentazioni possano valere per qualunque cancellazione dagli elenchi speciali e non soltanto per le cancellazioni per morosità. E’ comunque consigliabile chiedere informazioni al Tsrm che tiene l’elenco speciale presso il quale si è iscritti prima di procedere alla cancellazione.

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