albo professionale pedagogisti ed educatori professionali sociopedagogici, ordine professionale

Pdl albo professioni pedagogiche ed educative (educatori e pedagogisti), ecco il testo unificato presentato in commissione

Di seguito il testo unificato presentato dal relatore Girolamo Cangiano in Commissione e approvato dal comitato ristretto prima e dalla commissione poi il 17 maggio (da questo link una descrizione della giornata dai resoconti della Commissione) . Su questo testo verranno presentati gli emendamenti:

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali

Art. 1. (Definizione della professione di pedagogista)

  1. Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La professione di pedagogista comprende l’uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, l’osservazione pedagogica, la valutazione e l’intervento pedagogico sui bisogni educativi manifestati dal bambino e dall’adulto nei processi di apprendimento.
  2. Il pedagogista è un professionista di livello apicale, ai sensi del comma 595 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017, specialista dei processi educativi e formativi della persona, per tutto il corso della vita. Opera con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale. Il pedagogista può svolgere presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza. Svolge attività didattica di ricerca e sperimentazione.
  3. Il pedagogista svolge, altresì, attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
  4. La professione di pedagogista può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista)

  1. Per esercitare la professione di pedagogista è necessario avere conseguito uno dei seguenti titoli di studio:

   a) laurea specialistica/magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe LS50/LM50;

   b) laurea specialistica/magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classe LS57/LM-57;

   c) laurea specialistica/magistrale in scienze pedagogiche, classe LS85/LM-85;

   d) laurea specialistica/magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classe LS93/LM-93;

e) laurea in scienze dell’educazione o in pedagogia, vecchio ordinamento.

  2. Per l’esercizio della professione di pedagogista è necessario il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi del comma 595, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’iscrizione all’albo professionale istituito ai sensi del comma 1 dell’articolo 5 della presente legge nonché l’abilitazione mediante esame di Stato.
  3. Le modalità di svolgimento dell’esame di Stato sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, sono ammessi all’esame di Stato i laureati in pedagogia o in scienze dell’educazione con laurea quadriennale, specialistica o magistrale, in possesso della documentazione che attesta lo svolgimento di un tirocinio pratico secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 (Definizione dell’educatore professionale socio-pedagogico)

  1. L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e consulenziali con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi, valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l’obiettivo della crescita integrale e dell’inserimento o del reinserimento sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative.
  2. L’educatore professionale socio-pedagogico può operare nelle strutture pubbliche o private a carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale e può svolgere attività didattica e di sperimentazione nello specifico ambito professionale.
  3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

Art. 4. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di educatore professionale socio-pedagogico)

  1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell’educazione e della formazione classe L19, nonché il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi di cui dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. È altresì necessario aver conseguito l’abilitazione mediante esame di Stato ed essere iscritto nell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui all’articolo 5, comma 2.
  2. Le modalità di svolgimento dell’esame di Stato di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5. (Istituzione dell’albo dei pedagogisti e dell’albo degli educatori professionali socio-pedagogici)

  1. È istituito l’albo professionale dei pedagogisti.
  2. È istituito l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici.

  3. È consentita la contemporanea iscrizione dei professionisti agli albi di cui ai commi 1 e 2.
  4. Gli iscritti all’albo dei pedagogisti e all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici sono soggetti alla disciplina stabilita dall’articolo 622 del codice penale.

Art. 6. (Istituzione dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  1. Gli iscritti agli albi costituiscono l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, articolato a livello regionale e, limitativamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, a livello provinciale.
  2. L’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è istituito con decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all’articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.
  3. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, stabilite le modalità di funzionamento dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, le disposizioni relative al suo ordinamento interno e le norme necessarie per la prima applicazione della presente legge.

Art. 7. (Condizioni per l’iscrizione agli albi)

  1.Per essere iscritti all’albo è necessario:

   a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;

   b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l’interdizione dall’esercizio della professione;

   c) essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

   d) avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all’estero, dimostrare di risiedere all’estero al servizio, in qualità di pedagogisti o educatori socio-pedagogici, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato italiano.

Art. 8. (Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative)

  1. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è composto dal presidente dell’albo professionale dei pedagogisti, dal presidente dell’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e dai presidenti degli ordini regionali e degli ordini delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è convocato per la prima volta dal Ministro della giustizia.
  3. Il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ha la rappresentanza dell’Ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme, ovvero dal medesimo Consiglio. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.
  4. Il Consiglio nazionale è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento connessi all’esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza oneri per la finanza pubblica.
  5. Il Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative esercita le seguenti funzioni:

   a) adotta il regolamento interno per il funzionamento dell’Ordine;

   b) provvede all’ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Ordine e provvede alla compilazione annuale

dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi dell’Ordine;

   c) predispone e aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti negli albi, e lo sottopone all’approvazione degli stessi tramite referendum;

   d) cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti le professioni pedagogiche ed educative relativamente alle questioni di rilevanza nazionale;

   e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

   f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;

   g) determina i contributi annuali che devono essere corrisposti dagli iscritti degli albi, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse devono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell’Ordine.

Art. 9. (Equipollenza dei titoli)

  1. All’esame di Stato di cui all’articolo 2 possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l’equipollenza con i titoli di studio di cui all’articolo 2, rilasciati da università italiane.
  2. All’esame di Stato di cui all’articolo 4 possono partecipare anche i soggetti in possesso del titolo di educatore socio-pedagogico conseguito presso istituzioni riconosciute, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l’equipollenza con la laurea in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), rilasciata da università italiane.

Art. 10. (Formazione degli albi e istituzione degli ordini regionali e delle province autonome)

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, il presidente del tribunale dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, nomina un commissario che provvede alla formazione degli albi.
  2. Il commissario di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indìce le elezioni per l’elezione dei presidenti degli albi e per l’istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a quanto previsto dalla presente legge. Il commissario provvede, altresì, a nominare un presidente di seggio, un vicepresidente, due scrutatori e un segretario, scegliendoli tra funzionari della pubblica amministrazione.

Art. 11. (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione all’albo)

  1. In sede di prima applicazione della presente legge, l’iscrizione agli albi, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell’articolo 7, è consentita su domanda da presentare entro novanta giorni dalla data della nomina del commissario di cui all’articolo 10:

   a) per l’albo professionale dei pedagogisti:

    1) ai professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo o in

quiescenza che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche e ai laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica per l’accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1;

    2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un’attività di servizio attinente alla pedagogia, per l’accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    3) ai laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1 che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o di consulenza attinenti alla pedagogia presso enti o istituzioni pubblici o privati;

    4) a coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;

   b) per l’albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici:

    1) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come indicato dall’articolo 4, comma 1;

    2) a coloro che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un’attività di servizio attinente al ruolo di educatore, per l’accesso al quale è richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

    3) ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti al ruolo di educatore presso enti o istituzioni pubblici o privati.

Puoi andare alla sezione news sull’ordine e sull’albo degli educatori professionali socio- pedagogici da questo link

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