albo professionale pedagogisti ed educatori professionali sociopedagogici, ordine professionale

Albo educatori professionali socio- pedagogici e pedagogisti, quale requisito di accesso in via transitoria

Ci sono due modi per istituire una professione. La si può istituire ab origine come professione ordinistica o si può dotare di un ordine una professione che era nata in precedenza come non ordinistica.

Per gli psicologi il legislatore ha scelto la prima strada (istituire ordine e professione in contemporanea), per gli assistenti sociali ha seguito la seconda (prima ha istitutuito la professione, poi ha creato l’albo.

Per gli educatori professionali socio-pedagogici è stata istituita nell’ordinamento dello Stato dal primo gennaio 2018 una qualifica professionale; per i pedagogisti dalla stessa data esiste addirittura una qualifica professionale abilitante. In altre parole, il legislatore ha inteso istituire nel 2018 una professione non ordinistica, e adesso è in definizione il percorso della istituzione dell’ordine multialbo delle professioni educative.

Analogamente a quanto sta succedendo per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti è accaduto per gli assistenti sociali.

Per gli assistenti sociali il processo ha seguito due passaggi:

  • Nel 1987 un Dpr che definiva l’abilitazione professionale, il percorso formativo attraverso le scuole a fini speciali e le sanatorie per chi aveva esercitato la professione in precedenza
  • Nel 1993 veniva istituito l’albo, utilizzando come requisito di accesso (Legge 84/93, articolo 5): “l’abilitazione all’esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280”.

Pertanto, nel 1993 il legislatore nell’istituire l’ordine e l’albo definiva il requisito di accesso alla professione non ordinistica nell’abilitazione (comprensiva di sanatoria) prevista 5 anni prima. Chi era abilitato nel 1987 e chi aveva ottenuto la sanatoria nel 1993 poteva entrare nell’albo.

Per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti appare naturale proseguire analogamente: nel 2017 è stato istituito il requisito di laurea per la professione di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per i servizi educativi per l’infanzia e oggi si intende istituire l’albo relativo.

Il nuovo ordine multialbo delle professioni educative dovrà acquisire al proprio interno le due sanatorie che sono state acquisite nel nostro ordinamento, ossia:

  • per gli educatori per i servizi educativi per l’infanzia i titoli regionali antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs 65/2017
  • per gli educatori professionali socio – pedagogici le sanatorie previste al 01.01.2018 dalla Legge 205/2017, ossia
    • aver esercitato 3 anni di servizio / diploma magistrale ante 2001 / aver esercitato come dipendente pubblico e aver frequentato un corso universitario da 60 cfu (LL. 205/2017, art. 1, c. 597)
    • avere 50 anni di età, 10 anni di servizio ed essere assunto a tempo indeterminato al primo gennaio 2018 (L. 205/2017, art. 1, c. 597)
    • aver esercitato 20 anni la professione ed essere assunto a tempo indeterminato al 01.01.2018 dai commi 597 (3 anni di servizio + 60 cfu), 598 (50 anni di età, 10 anni di servizio; 20 anni di servizio)
    • aver esercitato la professione per almeno 12 mesi di servizio anche non continuativo al 01.01.208 (c. 599).

Altre sanatorie sarebbero poco comprensibili: dal 2018 in poi non è possibile esercitare la professione di educatore senza i titoli di cui al D.Lgs 65/2017 e di cui alla L. 205/2017, per cui non è possibile che abbiano potuto continuare ad esercitare educatori con titoli difformi e sarebbe difficile argomentare che altri che esercitano dal primo gennaio 2018 abbiano potuto esercitare senza aver beneficiato di una delle molteplici sanatorie.

Parimenti, non avrebbe alcun senso proporre una sanatoria per i docenti universitari in quanto tali. Le sanatorie si fanno per consentire ad una persona che ha esercitato una professione di continuare ad esercitarla. Il docente universitario con laurea diversa da quella in pedagogia se non ha esercitato la professione non dovrebbe aver diritto di accedere ad un albo professionale; se ha esercitato la professione ed entra di diritto nelle sanatorie previste per tutti i lavoratori potrà autocertificarlo e farne parte.

Puoi andare alla sezione news sull’ordine e sull’albo degli educatori professionali socio- pedagogici da questo link

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10 thoughts on “Albo educatori professionali socio- pedagogici e pedagogisti, quale requisito di accesso in via transitoria

  1. Pietra Pillitteri ha detto:

    È un nostro diritto!

    1. vero. Educatori e pedagogisti sono l’unica grande professione sociale che non ha l’albo e l’ordine, e questo produce un sacco di aporie. Ma i diritti si conquistano con le battaglie e c’è ancora tanto da battagliare

  2. DEBORA ha detto:

    ….io aggiungerei un’altra figura professionale importante e sociale non ancora valutata e considerata in Italia una professione sociale qual è appunto la figura dell’Orientatore/trice

  3. Shion ha detto:

    Unico albo per sanitario e sociale, va riconosciuta la figura professionale come unica .
    Come per assistente sociale

    1. per me l’albo unico si può fare. Prima si fa l’albo degli educatori socio-pedagogici e quello dei pedagogisti, e poi gli educatori sanitari entrano nell’albo dei socio-pedagogici, o si fa una fusione, vedete voi.
      Contestare l’albo degli educatori socio-pedagogici (se era questo il senso del commento) in nome dell’albo unico quando esiste già l’altro albo, e il Tsrm ha una politica assurdamente aggressiva è da idioti.

      1. Danilo ha detto:

        Gentilissimo, piacere Danilo. Una info: “Ho tanti dubbi, su quale possa essere il corretto albo al quale iscriversi! Io, ho conseguito recentemente la triennale/Classe L-19, dunque a tutti gli effetti sono un educatore professionale; comunque, risulterei iscritto all’albo degli educatori-socio-sanitari, invece ho conseguito la triennale come futuro educatore-socio-pedagogico ed ovviamente proseguirò con la LM-85. Quindi, ho sbagliato albo?”

        1. Immmagino che quando dici di essere iscritto all’albo degli educatori socio-sanitari tu intenda dire che a suo tempo hai fatto domanda di iscriverti all’elenco speciale degli educatori professionali socio-sanitari. Non hai sbagliato nulla. C’è stata una sanatoria, che ti ha consentito e ti consente di esercitare quella professione (senza, però, avere i diritti di rappresentanza di chi è iscritto all’albo).
          A questo punto devi decidere, magari pure parlando con il tuo datore di lavoro, quale delle due professioni di educatore ti serve esercitare. Tieni presente che l’elenco speciale è una specie di riserva indiana, per cui ti fanno gentilmente la cortesia di operare, ma non hai nessun diritto di rappresentanza. Non voti, in altre parole. Questo in un ordine è molto rilevante. Dall’altra parte, tieni conto che non è chiaro se una volta cancellato potrai reiscriverti in elenco speciale; pertanto potrebbe essere una decisione definitiva.
          Ho fatto un articolo, a cui puoi accedere da questo link sulla questione
          In bocca al lupo per tutto!

  4. Angelamaria ha detto:

    Buonasera,nel compilare la domanda di iscrizione all’ albo degli educatori non ho capito in quale quadrante devo inserire il mio titolo cioè diploma magistrale ante 2001
    Grazie anticipatamente

  5. Nicole ha detto:

    Buonasera, io ho un diploma di Tecnico dei servizi sociali di durata quinquennale conseguito nel 2013. Posso iscrivermi all’albo?

    1. nella maggior parte delle regioni l’iscrizione all’albo in prima applicazione si è chiusa il 6 agosto.

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