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Mi sono laureato senza indirizzo infanzia, una volta iscritto all’albo potrò operare nei nidi?

La legge istitutiva dell’ordine e degli albi 55/2024 prevede (articolo 3, comma 1) che per esercitare la professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia sia necessario essere iscritti all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici. Pertanto, non è previsto dalla legge 55/2024 alcun requisito aggiuntivo oltre all’iscrizione nell’albo. La legge 55 però non prevede una abrogazione espressa delle norme che prevedono che sia necessario l’indirizzo per esercitare la professione di educatore nei servizi educativi dell’infanzia (comma 3 dell’articolo 13 del Decreto legislativo 65/2017, Dm 378 e nota di chiarimento – le trovi da qui). Cionostante, sembra chiaro che questo sia un caso di abrogazione tacita della parte del Decreto 65 che prevede l’indirizzo, in quanto la 55 (norma di legge successiva) si porrebbe in contrasto il Dlgs 65/2017

Pertanto, penso che si possa ritenere che, una volta popolati gli albi, l’esigenza di essere in possesso dell’indirizzo infanzia al fine di esercitare la professione di nido verrà a cadere

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8 thoughts on “Mi sono laureato senza indirizzo infanzia, una volta iscritto all’albo potrò operare nei nidi?

  1. Lucia Pardini ha detto:

    Gli Educatori del gesto grafico e i ri-educatori della scrittura, quelli senza laurea in L19,possono continuare a chiamarsi con questo titolo dopo l’approvazione dell’albo, oppure si dovranno adeguare. Io che ho anche la L19 se facessi dei progetti gratuiti di prevenzione disgrafia nelle materne, dovrei iscrivermi all’Albo Grazie. Lucia

    1. eh… non lo so. E’ un livello di dettaglio della questione sul quale non ci si può avventurare con un minimo di margine di sicurezza di non dire castronerie.
      Due risposte parziali:
      1. è l’attività educativa ad essere sottoposta a riserva, non la denominazione; pertanto l’attività cui fai riferimento o è sottoposta alla riserva professionale o non lo è, indipendentemente dalla denominazione
      2. in ogni caso la denominazione potrebbe portare a confusioni, per cui direi che vada ripensata.
      In ogni caso sarà l’ordine delle professioni pedagogiche ed educative a dare risposta a questo genere di domande, che richiedono peraltro una struttura tecnico-scientifica che le affronta oltre che sul piano normativo, sul piano scientifico

  2. Lucia Pardini ha detto:

    Gli Educatori del gesto grafico e i ri-educatori della scrittura, quelli senza laurea in L19,possono continuare a chiamarsi con questo titolo dopo l’approvazione dell’albo, oppure si dovranno adeguare. Io che ho anche la L19 se facessi dei progetti gratuiti di prevenzione disgrafia nelle materne, dovrei iscrivermi all’Albo Grazie. Lucia

  3. Lucia Pardini ha detto:

    Grazie.

  4. Cristina Martinello ha detto:

    Salve,
    forse avete già risposto a questa domanda, ma ho necessità di chiarire se il mio titolo di studio è valido per l’iscrizione all’albo.
    Io ho conseguito nel dicembre 2004 la Laurea triennale in Educatore professionale nelle strutture sociali, sanitarie, culturali e ambientali (classe 18 delle lauree in scienze dell’educazione e della formazione D.M 4 agosto 2000), posso iscrivermi sia nell’albo degli educatori socio-pedaogogici che nell’albo dei pedagogisti? Ho iniziato a lavorare da gennaio 2005 come educatore presso comunità per minori e poi presso nidi d’infanzia; dal 2009 svolgo il ruolo di coordinatore di nidi presso una cooperativa a tempo indeterminato, potrò continuare a svolgere questo ruolo o il mio datore di lavoro dovrà affidarmi un posto di educatrice? Grazie mille per la risposta

  5. Alessandra Sciarrino ha detto:

    Buonasera,mi sono laureata quest’anno 2023/2024 in scienze dell’educazione e della formazione L-19 senza indirizzo specifico infanzia,vivo a Milano e dovrei lavorare in un nido.È necessario integrare con il corso Esei oppure no? grazieeee mille per la risposta

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