No, non è necessario. Dall’entrata in vigore della legge, prima del conseguimento della laurea, lo studente deve conseguire un esame abilitante. La legge istitutiva dell’albo infatti recita. Ai fini dell’iscrizione nell’albo, il professionista deve
“aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall’Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell’ambito dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico”
Articolo 4, comma 2, lettera a) della legge
Per accedere all’albo degli educatori professionali socio-pedagogici in sede di prima applicazione invece è sufficiente essere laureati in scienze dell’educazione (articolo 11, comma 1, lettera b, punto 4)
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