Attualmente – e fino alla entrata in vigore del ddl S.788 in discussione al Senato l’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista vengono a trovarsi dentro un ambito di attività professionali “residuali”. Nel nostro ordinamento infatti in primo luogo si indentificano le attività riservate per legge alle professioni ordinistiche; una volta definite le attività riservate si procede per esclusione definendo le attività che residuano da tali attività. Con l’istituzione dell’ordine professionale si porrà il problema di definire le attività che ricadono nella riserva professionale del pedagogista e dell’educatore professionale socio-pedagogico. In parte questa esigenza sarà oggetto dell’ordine stesso che ha una funzione che viene definita normativa in questo senso. Ma diverse novità sono scritte già nel tesso del ddl in discussione al Senato.
Ad esempio, in relazione all’orientamento scolastico e professionale. Il disegno di legge attualmente in corso di approvazione al Senato prevede che il pedagogista possa svolgere “presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi con valenza educativa, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, formativo, penitenziario e socio-sanitario, quest’ultimo limitatamente agli aspetti socio-educativi, nonché attività di orientamento scolastico e professionale” (art. 1, c. 2 del ddl S.788). L’introduzione delle attività di orientamento scolastico e professionale tra le attività che il pedagogista “può svolgere” apre il tema di chi di contro “non può svolgere” queste attività, per il principio cui si faceva prima riferimento, secondo il quale a valle della definizione di quanto è riserva professionale ordinistica vengono a trovarsi le attività che possono essere svolte da altri.