L’attività professionale di pedagogista e l’attività professionale di educatore professionale socio-pedagogico sono sottoposte nell’ambito della Legge 55/2024 a riserva da parte di coloro che sono iscritti nei relativi albi professionali. La riserva professionale è codificata dall’articolo 2 per il pedagogista e nell’articolo 4 per l’educatore professionale socio-pedagogico. Tale riserva riguarda l’attività sia in libera professione che in lavoro dipendente: lo si capisce intuitivamente. il legislatore ha provveduto a dichiararlo con chiarezza. Per il pedagogista, ciò risulta codificato nel comma 3 dell’articolo 1 della legge e per l’educatore professionale socio-pedagogico viene codificato nel comma 3 dell’articolo 3.
Per il pedagogista:
3. Il pedagogista svolge altresì attività didattica, di sperimentazione e di ricerca nello specifico ambito professionale.
L. 55/2024, articolo 1, c. 3.
Per l’educatore professionale socio-pedagogico:
3. La professione di educatore professionale socio-pedagogico può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato
L. 55/2024, articolo 3, c. 3
Buongiorno,
Sono laureanda in scienze dell’educazione e formazione presso l’università Pegaso. Solo di recente l università ha dato possibilità di svolgere in modo facoltativo un tirocinio formativo di minimo 300 ore affermando che chi non parteciperà non potrà iscriversi all’albo in futuro e di prendere in considerazione l’ipotesi di rimandare la sessione di laurea.
È possibile che i laureati prima dell apertura dell’albo senza tirocinio possano esserne esclusi? Purtroppo non stiamo avendo risposte chiare in merito dall’universitá.
Ad oggi la laurea dovrebbe dare accesso all’albo senza ulteriori problemi anche se non hai fatto il tirocinio, ma potrebbe esserci in futuro una interpretazione che ti costringe a farlo dopo la laurea.
Se ti devi laureare entro il 2025 (quindi non ti fa saltare l’anno accademico di laurea) e dato che è gratis io ritengo che sia consigliabile fare il tirocinio.
Se invece si tratta di ritardare la laurea conviene fare una valutazione.
Se hai bisogno scrivimi in privato su facebook
Buongiorno, può svolgere l’ attività di educatore socio-pedagogico in libera professione anche chi ha conseguito i 60CFU, o è richiesta la laurea triennale L19?
Per esercitare l’attività di educatore professionale socio-pedagogico è necessario avere i requisiti di legge che sono la qualifica che si ottiene ad esito della laurea (c.595), di un corso di formazione per 60 cfu (c. 597) o per servizio (c.598).
A questo si aggiunge l’iscrizione all’albo, quando questa sarà diventata operativa.
E’ indifferente che la professione si svolga in libera professione, o con lavoro dipendente o parasubordinato. Pertanto, è possibile esercitare la professione anche essendo in possesso della qualifica professionale