La legge 55/2024 istituisce gli albi professionali degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti ma non modifica nulla dal quadro delle competenze professionali degli educatori professionali socio-pedagogici e degli educatori professionali socio-sanitari.
Pertanto, prima e dopo l’entrata in vigore della legge 55/204 gli educatori professionali socio-pedagogici
- possono operare nell’ambito dei “nei “servizi e nei presidi sociosanitari e della salute limitatamente agli aspetti socioeducativi” (Legge 205/2017, art. 1, c. 594)
- nell’ambito dei servizi sociosanitari e della salute le mansioni concretamente messe in atto dagli educatori professionali socio-pedagogici sono definite dall’articolo 33-bis del Dl 104/2020 e dal successivo decreto dei Ministri Speranza e Messa dell’ottobre 2021
- la legge 55/2024 istitutiva dell’ordine e degli albi ribadisce l’attività in ambito socio-sanitario dell’educatore professionale socio-pedagogico (art. 1) e del pedagogista (art. 1), limitatamente agli aspetti educativi.
Questo impianto è stato messo in discussione da un ricorso dei 44 Ordini Tsrm territoriali e dalla federazione nazionale attraverso un ricorso al Presidente della Repubblica che è stato dichiarato inammissibile.
In senso stretto, nulla e cambiato nella normazione primaria in relazione alla possibilità degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti e l’impianto è stato solo rafforzato cin questo recente riferimento al socio-sanitario nella Legge 55. Quello che cambia con l’istituzione degli albi e (soprattutto) dell’ordine professionale è la presenza di un ordine che fa da contraltare all’ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie che hanno operato in maniera scientifica e deliberata per rendere impossibile la vita degli educatori laureati in scienze dell’educazione. Quello che cambia è che ci sarà un ordine professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti che potrà con dignità di ente pubblico spiegare che gli educatori professionali socio-pedagogici hanno il diritto di lavorare nei servizi di ogni tipo, compreso i servizi sanitari.
Cosa devono fare allora coloro che si sono iscritti a suo tempo in elenco speciale?
Non c’è una risposta univoca. Coloro che sono in elenco speciale devono comprendere se e in che misura hanno bisogno di esercitare la professione di educatore professionale socio-sanitario o se invece possono esercitare la professione di educatore professionale socio-pedagogico. E’ una valutazione importante; gli aspetti che vanno valutati sono
- se e in che misura ho bisogno ora o avrò bisogno in futuro di esercitare la professione di educatore professionale socio-sanitario invece di quella di educatore professionale socio-pedagogico
- l’iscrizione in elenco speciale non è una iscrizione ad un albo. L’elenco speciale ti consente di esercitare quella determinata professione ma non ti da rappresentanza, per cui per esempio non partecipi alle assemblee elettive dell’ordine dei Tsrm e delle professioni sanitarie. Questo in un ordine professionale è una cosa molto importante, perchè l’ordine continuerà a rappresentare gli educatori professionali socio-sanitari in albo e non quelli in elenco speciale;i
- allo stato non (mi) è chiaro se una volta cancellati si potrà essere reiscritti qualora necessario.
Personalmente io ho scelto (prima che la legge sull’ordine fosse approvata) di cancellarmi dall’elenco speciale perché ho valutato di non averne bisogno, ma ognuno deve fare la propria scelta.