Nell’ambito del cosiddetto decreto Milleproroghe in discussione in commissione al Senato ci sono alcuni emendamenti che andrebbero, se approvati, a modificare il testo della legge 55/2024. I quattro emendamenti che riporto di seguito (li trovate da questo collegamento) vanno ad incidere sul l termine di scadenza della fase della prima applicazione per l’istituzione dell’elenco di aventi diritto. Il termine fissato nella legge è di 90 giorni successivi all’entrata in vigore della Legge (ossia, il 6 agosto). Si tratta di tre emendamenti di maggioranza e uno di opposizione.
I tre emendamenti di opposizione (5.58 Parrini ed altri, 5.59 Pirro ed altri, 5.60 Lombardo) propongono di estendere il termine di presentazione delle domande fino al 30 giugno 2025. Sono tre emendamenti identici nello spirito che li anima, che sono volti a modificare il termine di 90 giorni successivo all’entrata in vigore della legge per la presentazione delle domande in prima applicazione. Quel termine viene sostituito con un nuovo termine, fissato al 30 giugno 2025.
L’emendamento di maggioranza Invece è il numero 10.44 ad opera dei senatori Stefani, Tosato, Spelgatti. Questo emendamento ha due finalità. La prima andrebbe a sanare le domande di coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione in elenco degli aventi diritto tra il 7 agosto e il 31 dicembre. Queste istanze infatti non sono valide perché presentate fuori dal termine di legge. Qualora l’emendamento fosse approvato queste domande diventerebbero valide.
In secondo luogo, l’emendamento 10.44 darebbe stabilirebbe se approvato che “fino all’adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 6, comma 2, della medesima legge, i pedagogisti e gli educatori professionali socio-pedagogici che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare l’attività professionale disciplinata dalla legge 15 aprile 2024, n. 55”.
Riteniamo che sia sbagliato riaprire al mese di giugno 2025 il termine , come fanno i primi tre emendamenti citati in questo articolo, il termine di presentazione delle istanze perché tale riapertura andrebbe a gravare pesantemente sul già difficilissimo processo di verifica amministrativa che la Legge ha posto in capo ai commissari. Alcuni commissari ci dicono di essere vicini al completamento della verifica delle domande. Questi emendamenti rallenterebbero drasticamente il processo, buttando la palla in avanti di un anno.
Il differimento “in sanatoria” di cui all’emendamento 10.44 d’altro canto appare profondamente ingiusto perchè sana i (pochi, immaginiamo) che hanno fatto domanda fuori termini, peraltro generando una disparità tra coloro che hanno potuto farlo perchè hanno utilizzato procedure con e.mail/pec/raccomandata e coloro che, pur volendo farlo, dovevano usare procedure con piattaforma informatica non più disponibile online. In secondo luogo, però, dichiarare che possono lavorare coloro che hanno fatto domanda al tribunale esclude coloro che pur avendo il requisito di laurea non hanno fatto domanda entro il 6 agosto (ma potranno farlo successivamente) e coloro che si sono laureati dopo il 6 agosto, nelle sessioni di laurea che sono succedute al 6 agosto. Se si dichiara che possono operare solo coloro che hanno fatto domanda si produce l’effetto che chiunque, laurea o non laurea, che non abbia fatto domanda in tribunale non potrà accedere alla professione.
Si tratterebbe di un assurdo giuridico, in quanto la domanda che tutti noi abbiamo presentato al Commissario del Tribunale della città capoluogo è semplicemente una domanda che pende, e non può avere valore abilitante. L’emendamento 10.44 darebbe provvisoriamente valore abilitante alla domanda, ma produrrebbe più problemi che soluzioni.
L’unica strada è accelerare la chiusura del processo di prima applicazione da parte dei Commissari, consentire (da parte dei Commissari) l’elezione dei presidenti degli albi e dare ai Presidenti di albo (da parte del Ministero della Giustizia) disposizioni chiare per completare il processo di iscrizione in albo
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1 thoughts on “DDL Milleproroghe, vi spiego gli emendamenti che riguardano educatori e pedagogisti (e vi spiego perché non vanno approvati)”