Chi entra in fase di prima applicazione negli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici dell’ordine delle professioni pedagogiche ed educative? La materia è regolata dall’articolo 11 della pdl attualmente in discussione alla Camera.
Il processo di attuazione viene avviato da un decreto del Ministro della Giustizia, che definisce l’articolazione interna dell’albo e la fase transitoria; il presidente del Tribunale della città capoluogo di regione o della provincia autonoma dovrà definire il un commissario, che avrà il compito di avviare il processo. A questo punto il commissario aprirà un avviso pubblico che consentirà a coloro che hanno i requisiti di cui all’articolo 11 di entrare negli albi. Costoro verranno poi convocati per l’elezione dei presidenti di albo e degli altri organi. Una volta eletto il presidente regionale, questi verrà convocato – per la prima volta da un atto del Ministro della Giustizia – nel Consiglio nazionale dell’Ordine. Il Consiglio nazionale dell’ordine eleggerà il presidente e il vicepresidente.
Chi ha il requisito di accesso in prima applicazione?
Per l’albo dei pedagogisti:
•I professori universitari ordinari, straordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, ai ricercatori e agli assistenti universitari che hanno insegnato e insegnano materie pedagogiche (punto 1)
•i laureati che ricoprono o hanno ricoperto un posto di ruolo presso un’istituzione pubblica in materia pedagogica per l’accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1 (punto 1)
- coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro (punto 2);
- i laureati nelle discipline di cui all’articolo 2, comma 1 (punto 3) / sono in possesso dei requisiti (punto 5);
- coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale;
Per l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici:
- coloro che sono in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- i laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall’articolo 4, comma 1;
- coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo, per l’accesso al quale sia richiesto il diploma di laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18), svolgendo un’attività di servizio attinente al ruolo di educatore e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;
- ai laureati in scienze dell’educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).
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