assistenti all'autonomia, assistenza all'autonomia e alla comunicazione

Assistenti all’autonomia. Ecco il testo unificato della Pdl. Emendamenti entro il 28 gennaio

Il testo è reperibile dal seguente collegamento: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emendc&leg=19&id=1441795&idoggetto=1438691

Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità

Art. 1

          1. All’articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

          «4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo e in attuazione dell’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituita la figura professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, nel rispetto del riparto di competenze di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione. L’assistente per l’autonomia e la comunicazione è un professionista socio-educativo che svolge funzioni di mediazione e assistenza alla comunicazione, di supporto all’acquisizione delle autonomie e alle relazioni rispetto ai contesti educativi, didattici e formativi, tenuto conto delle diverse condizioni di disabilità. I contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono la declaratoria dei profili professionali dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione, comprensiva di specifiche e contenuti professionali, il trattamento economico e ogni istituto contrattuale.

          4bis. La professione di assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma di laurea L-19.

          4-ter. La professione di assistente per l’autonomia e la comunicazione di cui al comma 4 è, altresì, esercitata da:

          a) coloro che, ai sensi dell’articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell’articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché dell’articolo 4 della legge 15 aprile 2024, n. 55, e fermo restando il decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, sono in possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore professionale socio-sanitario;

          b) coloro che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno svolto, per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione e sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

          4-quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con accordo in sede di Conferenza unificata, ai sensi degli articoli 4 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l’ambito di attività dei profili professionali e le relative funzioni caratterizzanti, nonché la formazione professionale di ciascun profilo e il relativo ordinamento didattico»;

          b) al comma 5-bis, le parole: «di cui alle lettere a)b)c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere b) e c)» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che forniscono l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale di cui alla lettera a) del comma 5 e le società che mediante appalti o subappalti di servizi o mediante qualsiasi altra forma di affidamento forniscono la predetta assistenza riconoscono ai lavoratori coinvolti il trattamento economico più favorevole previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 4 del presente articolo, ai sensi dell’articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

          c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

          «6-bis. In sede di prima applicazione, al fine di salvaguardare e valorizzare la professionalità acquisita negli anni dal personale degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione, le regioni e gli enti locali possono procedere ad assumere con contratto subordinato a tempo indeterminato e, a tal fine, possono indire un’apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Alla procedura concorsuale di cui al primo periodo, sono ammessi a partecipare coloro che, entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, hanno svolto, a qualsiasi titolo, per almeno trentasei mesi, anche non continuativi, funzioni di assistenza per l’autonomia e la comunicazione presso le regioni e gli enti locali che procedono all’assunzione o presso le società di cui al comma 5-bis e che sono in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.».

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