I requisiti di iscrizione all’albo dei pedagogisti sono indicati nell’articolo 11 della Legge 55 del 2024.
Possono entrare in albo se fanno domanda in prima applicazione
- I laureati nelle classi di laurea magistrale che davano accesso nella Legge previgente alla qualifica professionale di pedagogista, ossia: laurea specialistica o magistrale in programmazione e gestione dei servizi educativi, classe 56/S e LM-50, laurea specialistica o magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, classe 65/S e LM-57, laurea specialistica o magistrale in scienze pedagogiche, classe 87/S e LM-85, laurea specialistica o magistrale in teorie e metodologie dell’e-learning e della media education, classe LM-93. Costoro hanno il requisito ordinario e potranno iscriversi anche successivamente, ossia quando l’ordine avrà definito le modalità di iscrizione ordinarie;
- i professori universitari ordinari e associati, in servizio, fuori ruolo o in quiescenza, che insegnano o hanno insegnato discipline pedagogiche in università italiane o in istituzioni di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale. Pertanto, i professori universitari entrano in albo in prima applicazione attestando la condizione di associato o ordinario, in servizio, fuori ruolo o in queiscenza;
- entrano inoltre i ricercatori e agli assistenti universitari di ruolo in discipline pedagogiche. Qui è opportuno fare presente che, contrariamente ai professori, per i ricercatori (e per gli assistenti ordinari, non credo ne esistano più in servizio) viene richiesto che siano “in ruolo”.
- rientrano in albo se fanno domanda in prima applicazione inoltre, coloro che ricoprono o hanno ricoperto presso istituzioni pubbliche un posto di ruolo per l’accesso al quale sia richiesta una delle lauree di cui all’articolo 2, comma 1, svolgendo un’attività di servizio attinente alla pedagogia, e che hanno superato un pubblico concorso o che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro. Questa è una categoria che va spiegata. Se un funzionario pubblico che si occupa – mettiamo – di orientamento (che è attività sottoposta a riserva nell’ambito dell’attività del pedagogista) è entrato nel concorso con una delle magistrali o specialistiche che ho citato prima non deve avvalersi di questa categoria, perché entra con il requisito ordinario della laurea magistrale. In questa categoria rientrano invece coloro che hanno partecipato ad un concorso pubblico e sono stati assunti a tempo indeterminato, laddove per quel concorso pubblico era previsto l’accesso con una delle lauree che danno accesso all’albo, ma la persona non ne era in possesso. Se l’accesso ad esempio ad un concorso per funzionario per un’attività attinente la pedagogia prevedeva diverse lauree tra cui le nostre magistrali, la persona potrà richiedere che gli venga riconosciuto l’accesso all’albo.
- infine, entrano in albo coloro che hanno operato per almeno tre anni nelle discipline pedagogiche ottenendo riconoscimenti in tale campo a livello nazionale o internazionale. Questa definizione è molto criptica e determinerà moltissimi contenziosi e difficoltà interpretative. Chi presenta l’istanza deve dimostrare aver operato in ambito pedagogico per almeno tre anni e di aver ottenuto riconoscimenti in ambito nazionale o internazionale. Va pertanto fatto una valutazione precisa sulla domanda per individuare cosa si possa intendere per riconoscimenti. A mio parere (tra le persone che mi hanno chiesto) un riconoscimento non è il dottorato (che è, di per sé, un percorso di formazione), ma riconoscimento è un premio di pedagogia. Esistono diversi premi in questo settore, dati a coloro che per esempio si occupano di ricerca pedagogica o che hanno maturato specifici meriti a livello di docenza e ricerca scientifica.
L’istituzione dell’ albo per educatori, viste le future spese da sostenere, visti gli stipendi è un indecenza.
Cosa garantirebbe?
E le notti passive? E i rapporti veri educatori utenti nei cse cdd e comunità? E il lavoro non riconosciuto come usurante?
cambiano i rapporti di forza. Se per trovare un educatore puoi prendere più o meno chiunque tenderai a pagarlo meno di quello che pagheresti un professionista che viene preso da un numero limitato di persone in albo. Questo cambierà anche le retribuzioni e le conidizioni concrete di lavoro
Nella domanda per l’iscrizione all’albo dei pedagogisti vi è un punto in cui si richiede l’abilitazione alla professione di pedagogista oltre alla laurea. Io sono insegnante di scuola primaria e infanzia con contratto a t. indet. dal 2008 laureata in pedagogia nel 1997 , possibile che ancora non ho requisiti sufficienti per l’iscrizione?
non riesco a capire a quale parte della domanda fai riferimento
Buongiorno, provo a chiedere a lei, nella speranza possa essermi di aiuto. La Laurea in Scienze della Formazione primaria quadriennale del vecchio ordinamento è titolo di accesso all’albo dei pedagogisti? Non riesco a trovare da nessuna parte a quale classe appartenga la Laurea in Scienze della formazione primaria quadriennale del vecchio ordinamento: non rientra nella L-85- bis (che si riferisce esclusivamente al corso di laurea a ciclo unico quinquennale in Scienze della formazione primaria) ma non trovo evidenza che rientri nella classe L-85. Grazie per l’attenzione.
sicuramente si se conseguita entro l’anno accademico 2018 – 2019, e comunque entro il 15 giugno 2020
La ringrazio molto, io ho conseguito la laurea in Scienze della formazione primaria quadriennale e del vecchio ordinamento nel 2014, sarebbe così gentile da indicarmi dove potrei trovare evidenza che rientra nella classe L-85 o che è considerata titolo di accesso all’albo dei pedagogisti? Io non riesco proprio ad individuare i riferimenti normativi. Grazie per la sua disponibilità, Gabriella
Il riferimento normativo della equiparazione è indicato in questo collegamento: https://www.gianvincenzonicodemo.it/titoli-di-studio-di-ambito-pedagogico-rifacciamo-il-punto/
Mi scuso ma ho riletto il collegamento e i riferimenti normativi sono relativi all’equipollenza di Scienze dell’educazione con Pedagogia; nelle tabelle di equiparazione tra classi di lauree mentre la laurea quadriennale in Scienze dell’educazione viene specificato alle classi a cui viene equiparata, per la Laurea in Scienze della formazione primaria quadriennale del vecchio ordinamento (conseguita nell’anno 2014) non è specificato nulla, non capisco se è equiparata alla laurea di pedagogia quadriennale oppure no.
scienze della formazione primaria non ha alcuna relazione con le nostre lauree. Per questo non la trovi citata
scienze della formazione primaria non è titolo di accesso all’albo dei pedagogisti